DETRAZIONE FISCALE 65% - Tende da Sole Verona | Pergolati Verona | QUALITA' - PREZZO - PROFESSIONALITA' | Impredil srl

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CHE COS'E' LA DETRAZIONE FISCALE


Secondo la legge di stabilità del 2015 le schemature solari rientrano negli interventi di riqualificazione degli edifici esistenti e come tali godono di una detrazione fiscale del 65%. La detrazione fiscale è una diminuzione delle imposte dovute perché, nel caso specifico, sono state sostenute delle spese destinate a migliorare l’efficienza energetica di edifici esistenti fino ad un massimo totale di spesa di 92.307 € posa inclusa, destinati esclusivamente alle schermature solari; è quindi possibile detrarre fino ad un massimo di 60.000 € pari al 65% dell’investimento. Sono detraibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. La detrazione consiste in 10 quote annuali di pari importo, attraverso una detrazione dall’imposta sui redditi che può essere fatta valere sull’IRPEF per le persone fisiche o sull’IRES (per soggetti con reddito di impresa).





QUALI IMMOBILI NE SONO SOGGETTI?


Installazioni ex novo o sostituzioni complete di schermature solari su edifici residenziali (o parti di essi) di qualsivoglia categoria catastale purchè riscaldati Edifici (o parti di essi) destinati all’attività di impresa o all’attività professionale (quindi anche ristoranti, alberghi o altre attività commerciali) Immobili in regola con il pagamento dei tributi In sintesi gli immobili oggetto di posa di schermature solari devono essere esistenti e l’esistenza deve essere provabile attraverso l’iscrizione al catasto o richiesta in corso, oppure attraverso il pagamento di tassa ICI o IMU se dovute. NE SONO ESCLUSI Gli immobili in costruzione o interventi assimilabili come gli ampliamenti.





CHI PUO' USUFRUIRNE?


I contribuenti, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto dell’intervento. I titolari di reddito d’impresa possono dedurre fiscalmente la quota di ammortamento della spesa sostenuta al netto dell’IVA (detraibile) ed inoltre beneficiare della presente detrazione
• persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
• i titolari di diritto reale sull’immobile
• i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
• gli inquilini
• coloro che hanno l’immobile in comodato
• i contribuenti che conseguono reddito d’impresa
• le associazioni tra professionisti
• gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale

RIASSUMENDO:
Tutti i contribuenti (compresi gli esercenti arti o professioni)residenti o non residenti che abbiano un reddito su cui pagare le imposte (IRPEF o IRES) Il beneficio è eventualmente trasferibile in caso di cessione del fabbricato; resta in capo al conduttore in caso di cessazione del contratto di locazione; è trasmissibile agli eredi che mantengano la detenzione del bene in caso di decesso.





QUALI SCHERMATURE SOLARI RIENTRANO NELLA NORMATIVA?


Il Decreto Legislativo non pone limiti prestazionali ai prodotti e/o livelli di prestazione minimi della classe di schermatura solare e/o Fattore Solare. Possono fruire della detrazione le tende esterne a bracci pieghevoli, a rullo, cappottine pieghevoli, ad  impacchettamento e a lamelle orientabili PER OTTENERE LA DETRAZIONE LE SCHERMATURE SOLARI DEVONO RISPONDERE AI SEGUENTI REQUISITI FONDAMENTALI: Devono essere a protezione di una superficie vetrata; Devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente; Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate; Possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti), cioè sporgenti rispetto alla parete; Devono essere mobili; Devono essere schermature “tecniche”; Non è necessario il ricorso a tecnici o professionisti per l’asservimento dei calcoli o dei valori inerenti una riduzione energetica.
Per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti; Per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono escluse quelle con orientamento NORD.
> Non possono fruire dell’agevolazione gli interventi di sostituzione parziale di componenti del prodotto, quali telo, motori, manovre, ecc..





QUALE DOCUMENTAZIONE DEVE PRESENTARE IL FRUITORE DELLA DETRAZIONE?


Il fruitore deve assicurarsi che il rivenditore emetta fattura con tutti i parametri indicati al paragrafo 6. I privati devono provvedere al pagamento tramite le opzioni bancarie riservate ai bonifici per eco-bonus “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA” (le banche hanno già predisposto una modulistica ad hoc) mentre i contribuenti titolari di reddito d’impresa sono esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. L’importo della fattura verrà accreditato al rivenditore, con una trattenuta dell’8% sull’imponibile della fattura (IVA 22% esclusa), che costituirà un suo credito di imposta.
Indicare nel bonifico:
• Saldo fattura n. …. del …..
• Il codice fiscale del singolo o di tutti i beneficiari della detrazione
• I riferimenti alla normativa vigente (causale L. 296/06 e
L.190/2014)
• I riferimenti dell’unita immobiliare (via etc.)
• Il numero di Partita IVA o il Codice Fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico La documentazione deve essere trasmessa all’ENEA esclusivamente attraverso l’apposito sito web http://finanziaria2016.enea.it entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori Nel campo dell’allegato F relativo al risparmio energetico stimato e alla classe di schermatura solare è possibile inserire il valore “0”. Presentare copia della documentazione al proprio consulente fiscale (commercialista o Caaf) e conservarla per almeno 10 anni (non ci sono comunicazioni da fare all’Agenzia delle Entrate prima di iniziare i lavori e neanche in caso di prosecuzione dei lavori oltre l’anno in cui sono iniziati). La documentazione può essere redatta anche dal singolo utente.





QUALE DOCUMENTAZIONE DEVE FORNIRE IL RIVENDITORE ?


Il rivenditore deve emettere fattura con i seguenti riferimenti:
• Nome e tipo di prodotto
• Se ci sono più intestatari la fattura deve essere cointestata
• Dichiarazione che il prodotto è conforme a «Schermature solari
mobili ai sensi del D.L. 311/2006 allegato M.»
• Riportare eventualmente il riferimento alla L. 296/06
e L.190/2014
• g tot relativo ad ogni singola schermatura solare (classe di
prestazione energetica) secondo la norma EN 14501 (vedere
focus g tot, paragrafo 8).
• Unità di misura e relativi metri quadri
• Costo del prodotto e costo della posa





FRUITORI DELLA DETRAZIONE


L’agevolazione è ammessa entro il limite che trova nella capienza di imposta annua che possiamo individuare nella dichiarazione dei redditi. Elemento questo che suggerisce una verifica preventiva con il proprio consulente fiscale. Si badi anche alla risoluzione 340 /2008 dell’Agenzia delle Entrate che riserva le detrazioni solo agli interventi sui fabbricati strumentali utilizzati dai titolari di reddito d’impresa. La detrazione d’imposta 65% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge, quali ad esempio la detrazione per le ristrutturazioni edilizie. I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale.
> Non possono fruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi su immobili merce (destinati alla vendita) o su immobili concessi in locazione, poiché non sono gli utilizzatori dei beni. Ristrutturazioni In caso di ristrutturazione senza demolizione ma con ampliamenti, non è possibile fare riferimento al comma 344 dell art. 1 Finanziaria 2007 (riqualificazione globale dell’edificio), ma vanno applicati i singoli commi, da 345 a 347 e solo per la parte non ampliata.








FATTORE SOLARE GTOT


Il fattore solare g (trasmissione totale dell’energia solare) è il rapporto tra l’energia solare totale trasmessa in una stanza attraverso una finestra e l’energia solare incidente sulla finestra: g è il fattore solare del vetro. Il g tot è il fattore solare della  combinazione di vetro e dispositivo di controllo solare, e caratterizza la prestazione globale d’insieme. Il fattore solare viene misurato secondo la norma EN 14501:2006 “Tende e chiusure oscuranti - Benessere termico e visivo – Caratteristiche prestazionali e classificazione”, che classifica la prestazione di una schermatura solare in classi: g tot ≥ 0,50 (classe 0 - giudizio decisamente minimo), 0,35 ≤ g tot < 0,50 (classe 1 - giudizio minimo), 0,15 ≤ g tot < 0,35 (2 classe - giudizio moderato), 0,10 ≤ g tot < 0,15 (3 classe - giudizio buono) g tot < 0,10 (4 classe - giudizio ottimo). Il fattore gtot è rintracciabile: - per i rivenditori nelle schede dei campionari tessuti, nella conferma ordine, nel ddt, nell’etichetta matricola del manuale uso - per gli utilizzatori finali nell’etichetta matricola del manuale uso.






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